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RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA - DIRETTIVA EUROPEA SULL'INSOLVENZA - DIRETTIVA 2019/1023/UE





DIRETTIVA EUROPEA SULL’INSOLVENZA
DIRETTIVA 2019/1023/UE


1. Premessa

Col passare degli anni si è avvertita con sempre maggiore pressione la necessità di razionalizzare, a livello nazionale, ed uniformare, a livello sovranazionale, il diritto della crisi, nella consapevolezza che, per riuscire ad affrontare con successo l'insolvenza (o la probabilità d'insolvenza) di un'attività d'impresa, è fondamentale poter contare su un sistema di regole sistematico e il più possibile compatibile con quello degli altri Stati membri dell'Unione Europea.
È proprio in questa direzione che si sono orientati i più recenti interventi normativi in materia.
Se da un lato, infatti, il nostro legislatore, con un'ambiziosa opera di revisione globale della legge fallimentare, ha cercato di colmare le lacune e le contraddizioni generate dall'approccio «episodico ed emergenziale» delle ultime riforme; dall'altro, sul “versante” europeo, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva«riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti», nella speranza di riuscire a ridurre le divergenze tra i modelli impiegati in ciascuno Stato membro e migliorare l'efficienza del mercato unico .

Entro la primavera del 2021 verrà approvata la proposta di direttiva europea in materia di ristrutturazione e insolvenza che, inevitabilmente, richiederà l’introduzione di modifiche al nuovo Codice della crisi d’impresa.
Il Parlamento italiano era perfettamente a conoscenza, prima dell’approvazione della legge delega (L. n. 155/2017), che era in corso un processo di legiferazione europea sul tema della crisi d’impresa con il risultato che il decreto non si è uniformato pienamente ai contenuti della proposta di direttiva, e con la conseguenza che tale discrasia, al netto dell’inevitabile discrezionalità politica, potrebbe comportare anche delle significative correzioni al Codice sulla crisi d’impresa.


2. NOVEMBRE 2016 - I contenuti della proposta di direttiva in materia di procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti - Motivi e obiettivi

Contesto

In base a una valutazione della Commissione del 2016, ogni anno nell'UE circa 200.000 aziende dichiarano fallimento, lasciando senza lavoro oltre 1,7 milioni di persone.
La proposta è stata presentata dalla Commissione il 22 novembre 2016.
Il testo rappresenta una direttiva di armonizzazione minima, che introduce una serie di principi insieme a norme più mirate in alcuni casi specifici, consentendo nel contempo agli Stati membri di andare oltre al momento del recepimento delle norme nel diritto nazionale.
Una volta adottate, le nuove norme integreranno il regolamento sull'insolvenza del 2015, che si concentra sulla risoluzione dei conflitti di giurisdizione e sulla legislazione in materia di procedure d'insolvenza transfrontaliere e garantisce il riconoscimento delle sentenze in materia d'insolvenza in tutta l'UE.
L'obiettivo generale del testo è ridurre gli ostacoli più rilevanti al libero flusso di capitali derivanti dalle differenze tra i quadri degli Stati membri in materia di ristrutturazione e insolvenza, nonché migliorare la cultura del salvataggio in tutta l'UE. Così facendo, la proposta mira a trovare il giusto equilibrio tra gli interessi di debitori e creditori.

Motivi e obiettivi

La materia dell'insolvenza – si legge nella relazione alla proposta di direttiva - ha una forte dimensione UE. In un mercato unico sempre più interconnesso, con una dimensione digitale sempre più grande, le imprese puramente nazionali sono pochissime se si considerano aspetti quali la clientela, la catena di approvvigionamento, la portata delle attività, gli investitori e la base di capitale (solo per citarne alcuni).
È importante sottolineare che le problematiche legate all'insolvenza disincentivano anche l’espansione e gli investimenti transfrontalieri. Molti investitori indicano tra i motivi principali per non investire o non avviare rapporti d’affari all'estero l’incertezza sulle norme straniere in materia di insolvenza o il rischio di incorrere in lunghe e complesse procedure di insolvenza in un altro paese.
Una maggiore armonizzazione della normativa sull’insolvenza è quindi fondamentale per il buon funzionamento del mercato unico e per un'autentica Unione dei mercati dei capitali. Proprio per questo la materia dell'insolvenza suscita da tempo un forte interesse a livello di UE.
Una maggiore convergenza delle procedure di insolvenza e di ristrutturazione aumenterebbe la certezza giuridica per gli investitori transfrontalieri e incoraggerebbe la ristrutturazione precoce delle imprese economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie.
L'inefficienza e le differenze delle norme sull'insolvenza rendono più difficile per gli investitori valutare il rischio di credito, in particolare per gli investimenti transfrontalieri.
Una maggiore ripartizione dei rischi a livello transfrontaliero, mercati dei capitali più forti e più liquidi e fonti di finanziamento diversificate per le imprese dell’UE consentiranno di approfondire l’integrazione finanziaria, ridurre i costi del credito e aumentare la competitività dell’UE.

L’obiettivo di fondo della proposta è ridurre i principali ostacoli al libero flusso dei capitali derivanti dalle divergenze tra i quadri degli Stati membri in materia di insolvenza e ristrutturazione.
Il fine è che tutti gli Stati membri si dotino di principi fondamentali su quadri efficaci in materia di ristrutturazione preventiva e seconda opportunità, e di misure per migliorare l'efficienza di tutti i tipi di procedure di insolvenza riducendone la durata e i costi associati e migliorandone la qualità.
Più specificamente, tali quadri servono:
- ad aiutare ad aumentare gli investimenti e le opportunità di lavoro nel mercato unico,
- a ridurre le liquidazioni inutili di società economicamente sostenibili,
- ad evitare inutili perdite di posti di lavoro,
- a prevenire l’accumulo di prestiti deteriorati,
- a facilitare le ristrutturazioni transfrontaliere e
- a ridurre i costi e aumentare le opportunità per gli imprenditori onesti di ripartire da zero.

Oltre ai principi fondamentali, sono necessarie norme più mirate per rendere più efficaci i quadri in materia di ristrutturazione. Un ruolo importante nello sviluppo di una cultura del salvataggio delle imprese anziché della loro liquidazione è svolto dalle norme sul dovere di diligenza dei dirigenti dell’impresa quando questa è prossima all’insolvenza, in quanto incoraggiano la ristrutturazione precoce e prevengono i fenomeni patologici e le perdite evitabili per i creditori.
Altrettanto importanti sono le norme sugli strumenti di allerta.

La proposta – si legge ancora nella relazione – “non armonizza gli aspetti centrali dell’insolvenza, quali le norme sulle condizioni per l’avvio della procedura di insolvenza, la definizione comune di insolvenza, il grado dei crediti e le azioni revocatorie in generale. Sebbene tali norme siano utili per raggiungere la piena certezza giuridica transfrontaliera, come confermato da molti portatori di interessi nel corso della consultazione pubblica, l’attuale diversità dei sistemi giuridici degli Stati membri in materia di procedure di insolvenza appare troppo grande per poter essere colmata, dati i numerosi legami tra il diritto fallimentare e i settori connessi del diritto nazionale, come il diritto tributario, il diritto del lavoro e il diritto della previdenza sociale. Un'armonizzazione prescrittiva potrebbe richiedere modifiche di ampia portata del diritto commerciale, civile e societario, mentre disposizioni flessibili rischiano di non apportare i cambiamenti auspicati. Inoltre, le norme in materia di insinuazione al passivo e accertamento dei crediti menzionati nella comunicazione della Commissione del dicembre 2012 sono poco rilevanti, tenuto conto dei miglioramenti apportati dal regolamento relativo alle procedure di insolvenza.
Al contrario, la presente proposta si concentra sui problemi più importanti che potrebbero concretamente essere risolti mediante l'armonizzazione. Le procedure d’insolvenza dovrebbero essere adattate per permettere al debitore in difficoltà finanziarie di procedere alla ristrutturazione in una fase precoce. A tal fine si dovrebbe sopprimere l’obbligo del debitore di presentare istanza di fallimento finché è ancora in un processo di ristrutturazione formale, in quanto tale istanza potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi della ristrutturazione; occorre inoltre un regime di azioni revocatorie nelle procedure di insolvenza per proteggere le operazioni concluse in buona fede in considerazione della ristrutturazione preventiva del debitore. La proposta copre inoltre le misure connesse all’insolvenza con un impatto diretto sulla durata delle procedure, ad esempio la specializzazione dei giudici e la professionalità dei professionisti del settore, e quelle strettamente connesse con il quadro di ristrutturazione preventiva, volte ad esempio a proteggere i nuovi finanziamenti da azioni revocatorie”.

La proposta stabilisce una serie completa di principi e, ove necessario, norme mirate per un efficace quadro di ristrutturazione preventiva e seconda opportunità. Prevede inoltre misure per rendere le procedure più efficienti, comprese le procedure formali di insolvenza (procedure di liquidazione), allo scopo di ridurne la durata.
Un’effettiva seconda opportunità implica anche la limitazione della durata dei provvedimenti di interdizione emessi nei confronti degli imprenditori onesti sovraindebitati, al fine di consentire loro di accedere a un’attività imprenditoriale ed esercitarla dopo un ragionevole periodo di tempo.
L'obiettivo della presente proposta è eliminare gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, derivanti dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza e seconda opportunità. In particolare, la proposta eliminerà i costi aggiuntivi ex ante che gli investitori attualmente sostengono per valutare il rischio che i debitori incorrano in difficoltà finanziarie in uno o più Stati membri e i costi ex post per la ristrutturazione delle imprese che hanno stabilimenti, creditori o attivi in altri Stati membri, generalmente in caso di ristrutturazione di gruppi di imprese internazionali.
La proposta eliminerà anche i costi aggiuntivi di valutazione dei rischi e di recupero transfrontaliero per i creditori di imprenditori sovraindebitati che si trasferiscono in un altro Stato membro per ottenere una seconda opportunità in tempi molto più brevi. Eliminerà inoltre i costi aggiuntivi per gli stessi imprenditori che si trasferiscono in un altro Stato membro per ottenere una seconda opportunità.

Per garantire un’armonizzazione dei quadri in materia di insolvenza e ristrutturazione in tutta l’UE, la direttiva segue i seguenti principi:
• le imprese in difficoltà avranno accesso a strumenti di allerta per individuare il deterioramento degli affari e assicurare la ristrutturazione in una fase precoce;
• i quadri di ristrutturazione preventiva flessibili semplificheranno procedimenti giudiziari lunghi, complessi e costosi.
• il debitore potrà beneficiare di un periodo limitato di tempo di un massimo di quattro mesi prima dell’applicazione dei provvedimenti esecutivi;
• i creditori e gli azionisti di minoranza dissenzienti non saranno in grado di bloccare i piani di ristrutturazione, ma i loro legittimi interessi saranno salvaguardati;
• i nuovi finanziamenti saranno protetti per aumentare le possibilità di una ristrutturazione efficace;
• durante le procedure di ristrutturazione preventiva, i lavoratori godranno della piena tutela del diritto del lavoro in conformità con la legge europea;
• la formazione, la specializzazione dei curatori fallimentari e dei giudici, e l’uso della tecnologia miglioreranno l’efficacia e la durata delle procedure di insolvenza, ristrutturazione e concessione di una seconda opportunità.

. Se vuoi scaricare il testo della proposta di direttiva, clicca QUI.


3. OTTOBRE 2018 – Direttiva sull’insolvenza delle imprese - Il Consiglio definisce la sua posizione

Il Consiglio, con un comunicato stampa del 11 ottobre 2018, ha concordato la sua posizione in merito alla direttiva sull'insolvenza delle imprese.
La direttiva mira a fornire alle imprese economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri di ristrutturazione preventiva in modo da ristrutturarsi in una fase precoce e di evitare l'insolvenza.
La direttiva offre inoltre una seconda opportunità agli imprenditori onesti che falliscono e introduce misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti.
I negoziati con il Parlamento europeo possono ora avere inizio, al fine di raggiungere un accordo all'inizio del 2019.
Ogni anno 1,7 milioni di persone perdono il lavoro a causa del fallimento della loro impresa. Dobbiamo pertanto dotarci, in tutta l'UE, di norme solide in materia di insolvenza per ridurre il numero dei fallimenti e garantire che agli imprenditori sia offerta una seconda opportunità.
È per questo motivo che il Consiglio sostiene la nuova normativa, insieme ad adeguamenti per garantire che si tenga pienamente conto dei sistemi già esistenti e ben funzionanti negli Stati membri.

Principali elementi della posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio (12334/18) mantiene tutti gli elementi principali della proposta iniziale della Commissione, ma concede agli Stati membri una maggiore flessibilità per adeguare le nuove norme ai rispettivi quadri esistenti.
In particolare, il Consiglio ha modificato le disposizioni sui seguenti aspetti:
coinvolgimento dei giudici: pur mantenendo l'obiettivo di accelerare le procedure di insolvenza, la posizione del Consiglio lascia agli Stati membri una maggiore flessibilità per decidere quando e dove rendere obbligatorio il coinvolgimento dei giudici;
durata della sospensione delle azioni esecutive individuali: pur mantenendo la durata proposta dalla Commissione (ossia un massimo di quattro mesi per la durata iniziale), il Consiglio introduce la possibilità di un periodo più lungo per consentire ai giudici di omologare i piani più complessi;
ristrutturazione trasversale dei debiti: pur mantenendo le norme definite nella proposta, gli Stati membri hanno deciso una maggiore flessibilità a livello nazionale nella definizione delle condizioni necessarie per effettuare una valutazione preliminare di un'impresa, nonché delle norme che stabiliscono quando una classe di creditori può beneficiare di tale meccanismo.


4. GIUGNO 2019 – Pubblicata la Direttiva UE 2019/1023 sull'insolvenza - Delineati i quadri di ristrutturazione preventiva

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L172 del 26 giugno 2019, la DIRETTIVA (UE) 2019/1023 dek Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).
I c.d. “quadri di ristrutturazione preventiva” sono lo strumento principale individuato dalla direttiva 2019/1023 per raggiungere gli obbiettivi del considerando n. 1, cioè consentire agli imprenditori di continuare la loro attività in presenza di una condizione di probabile insolvenza.
"L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. Senza pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, la presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata".

Il quadro di ristrutturazione preventiva può consistere in una o più procedure, misure o disposizioni, alcune delle quali possono realizzarsi anche in sede extragiudiziale, restando limitata la partecipazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa soltanto ai casi in cui essa è necessaria e proporzionata.
L’art. 4 della direttiva precisa che gli Stati membri possono prevedere che i debitori, i quali siano stati condannati per gravi violazioni degli obblighi di contabilità o di tenuta dei libri, possano accedere ai quadri di ristrutturazione preventiva solo dopo che abbiano assunto «provvedimenti per rettificare i problemi che hanno portato alla condanna»; in sostanza, i debitori dovranno sempre fornire ai creditori le informazioni necessarie per consentire loro di prendere una decisione consapevole durante le trattative sulla ristrutturazione.
È consentito poi ai legislatori nazionali di introdurre una verifica di sostenibilità economica del quadro di ristrutturazione e di limitare, nell'arco di un determinato periodo, il numero delle possibilità di accesso del debitore alle dette procedure.

. Se vuoi scaricare il testo della Direttiva 2019/1023/UE, clicca QUI.


RIFERIMENTI

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della LEGGE DELEGA N. 155/2017, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.Lgs. n. 14/2019 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L. N. 155/2017, clicca QUI.

. Per l'Organismo di composizione della crisi d'impresa - OCRI, clicca QUI.

. Per l'Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di regolazione della crisi, clicca QUI.

. Per lemodifiche al diritto societario , clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, leggi, decreti, circolari e direttive ministeriali, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2019-03-26 (876 letture)

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